Il sistema di gestione dei PFU


 

 

 

 

Come funziona la gestione dei Pneumatici Fuori Uso di Ecopneus?

Dal momento in cui un pneumatico viene staccato da un veicolo e non ha più le caratteristiche per assicurare prestazioni sicure ed efficienti, diventa un Pneumatico Fuori Uso, un rifiuto dunque, della cui gestione in base al D.M. 11/04/2011 n°82 Ecopneus è un importante responsabile. Grazie ad un sistema informatico, e a puntuali rendicontazioni all’Autorità competente, è possibile eliminare la dispersione di questa risorsa, assicurando a tutti gli operatori (dai gommisti, alle aziende di raccolta/trasporto/stoccaggio fino alle aziende di trattamento e valorizzazione) un flusso costante di materiale da lavorare.

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Perché con il nuovo modello, la dispersione di PFU viene a cessare?

  • Il gommista ottiene il ritiro dei PFU a costo “zero” e con elevata regolarità
  • I produttori/importatori di pneumatici, e le loro forme associate, indirizzano e controllano attentamente tutti i passaggi del recupero dei PFU (sono previste pesanti sanzioni in caso di inadempienze)
  • L’ampliamento degli impieghi del materiale derivante dal trattamento dei PFU, apre maggiori sbocchi a valle e costituisce un incentivo alla regolarità delle varie fasi.

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Quando è avvenuta la partenza operativa?

La partenza operativa del sistema è avvenuta il 7 settembre 2011 con le operazioni di raccolta su tutto il territorio nazionale. 

 

Tutti gli operatori interessati potranno fare riferimento diretto ai produttori o alle forme associate create per inserirsi nel nuovo sistema. Ecopneus mette a disposizione il numero verde nazionale 800 037606 cui rivolgersi, oltre al sito web www.ecopneus.it dove sono disponibili tutte le informazioni utili.

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Perché producendo un prodotto deve essere previsto anche il trattamento di fine vita?

La condizione necessaria ad una azienda per proseguire nel proprio business è di essere capace di recuperare i propri prodotti a fine vita. E’ un orientamento sempre più forte in Europa che il soggetto che progetta, produce e immette nel mercato un prodotto, debba garantire un’organizzazione capace di raccogliere e recuperare il prodotto a fine vita, in modo da non lasciarne traccia sul territorio, né attraverso un abbandono illegale del rifiuto né anche solo con un accumulo comunque gravante sull’ambiente.

 

I produttori di pneumatici europei hanno interpretato la crescita del recupero di materiale come un incoraggiamento a proseguire nella strada della Producer Responsibility, iniziata alla fine degli anni ’90 in anticipo sugli orientamenti che sono poi stati dati dall’Unione Europea.

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Ci sono differenze tra PFU provenienti dal mercato del ricambio e dalla demolizione dei veicoli?

La differenza non è fisicamente nei PFU provenienti dalle due filiere ma sussiste nelle leggi di riferimento (DLgs. 152/2006 in un caso e DLgs. 209/2003 nell’altro), nelle responsabilità (produttori di pneumatici in un caso e produttori di veicoli nell’altro), nei target da raggiungere (100% in un caso e obiettivi più integrati sul veicolo nell’altro), nelle modalità di rendicontazione, negli aspetti di finanziamento delle attività di recupero. Per questi motivi, si arriva al trattamento finale dei PFU con percorsi differenti.

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Affidare al singolo gommista la scelta tra quali pneumatici ricostruire e quali recuperare in quanto rifiuti, non potrebbe favorire la creazione di nuove sacche di illegalità?

No, perché la valutazione del gommista, viene analizzata dagli operatori che raccolgono i pneumatici da ricostruire, che non sono disposti a prelevare (e pagare) pneumatici usati non idonei. Infine il ricostruttore compie una verifica specialistica finale e mette a rifiuto quanto non ricostruibile: per questi interverrà il sistema di gestione dei PFU.

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Vengono raccolti anche i PFU giacenti nelle piazzuole comunali?

La raccolta porta a porta presso tutti i generatori di PFU, a seguito di cambio di pneumatici, ha fatto cessare ogni afflusso alle piazzuole comunali di PFU staccati dopo l’inizio della operatività. Flussi verso le piazzuole comunali di PFU non provenienti dai punti di cambio di pneumatici sono, dunque, estranei alla responsabilità delineata dal decreto: è tuttavia stabilito che, nel caso di un eventuale avanzo positivo di gestione nelle forme associate, un terzo sarà destinato al trattamento di PFU negli stock storici esistenti.

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Il contributo ambientale previsto all’immatricolazione dei veicoli, va pagato anche nel caso in cui avvenga un cambio di proprietà per un qualsiasi veicolo?

Tale contributo è obbligatorio solo all’atto della prima immatricolazione di un veicolo in Italia.

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