Contributo ambientale, controlli, rendicontazione

 

 

 

 

Il contributo ambientale richiesto ai cittadini è una nuova tassa?

No, è un importo che contribuisce a pagare gli oneri di trattamento dei PFU.

Tale contributo, evidenziato in tutti i documenti fiscali di vendita dei pneumatici e quindi visibile e valutabile in ogni passaggio, ha sostituito un costo da anni incluso nel prezzo di acquisto e montaggio di pneumatici nuovi e dovuto ai costi di recupero che la filiera deve supportare per effettuare il recupero.  Uno degli obiettivi del nuovo sistema è di rendere trasparente e chiaro il valore del contributo.

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Perché i pneumatici ricostruiti non pagano il contributo?

Quando un pneumatico viene inviato alla ricostruzione non è ancora giunto a fine vita, ma si avvia ad una manutenzione straordinaria che prolunga l’utilizzo con interventi di ricostruzione che saranno pagati dai consumatori che lo compreranno. Solo quando sarà classificato come PFU verrà inviato a recupero, impiegando il contributo ambientale pagato dal cittadino al momento del primo acquisto.

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Come vengono impiegate le risorse raccolte con il contributo ambientale?

Le risorse raccolte vengono utilizzate solo e soltanto per coprire i costi di raccolta dei PFU dai gommisti, di trasporto agli impianti e i costi di lavorazione. Nessun vantaggio economico può derivare all’Azionista da tale gestione di risorse; eventuali avanzi sono trasferiti alla gestione dell’anno successivo e, per una quota del 30%, vengono destinati ad operazioni di bonifica dei vecchi stock storici di PFU presenti un po’ in tutta Italia.

 

Sono risorse che vanno interamente a coprire i costi di gestione (raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento) dei PFU, in un’operazione che i produttori/importatori (direttamente o attraverso forme associate) effettuano senza fini di lucro. L’importo del contributo ambientale è annualmente definito dal Ministero dell’Ambiente sulla base delle stime di costo fornite dai produttori/importatori o dalle loro forme associate. Il valore è differenziato per famiglie di pneumatici e ulteriormente suddiviso per fasce di peso.

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Quali controlli e regole garantiscono al cittadino il corretto impiego del contributo ambiente?

La certezza della corretta gestione dei PFU è assicurata da severi controlli, una rendicontazione informatizzata e dettagliata al Ministero dell’Ambiente e la presenza di pesanti sanzioni per i produttori, nonché l’abituale controllo delle Forze dell’Ordine. L’adempimento dell’obbligo di gestione da parte dei produttori è inoltre oggetto di una informativa approfondita al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che verifica che ogni produttore raccolga e invii a recupero il 100% della propria quota di responsabilità

 

I contributi sono determinati annualmente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e indicati nei documenti fiscali in riga separata, in modo da rimanere sempre visibili. Non potendo ricavarne utili, produttori, importatori e loro forme associate non hanno alcun interesse a sopravvalutare il contributo ambientale, dimensionato esclusivamente alla copertura dei costi di gestione del sistema stesso.

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I produttori sono esenti da sanzioni?

I produttori e gli importatori di pneumatici e le loro organizzazioni, se inadempienti agli obblighi di cui all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006, sono assoggettati a sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla tipologia e gravità dell’inadempimento. Le sanzioni specifiche sono elencate nel DM 11/04/2011 n°82 e vanno da un minimo del 5% del contributo percepito per chi adempie tardivamente agli obblighi di comunicazione verso il Ministero dell’Ambiente fino ad un massimo del doppio del contributo percepito per chi non provvede in modo alcuno alla gestione dei PFU di propria responsabilità. Rimangono inoltre valide tutte le altre sanzioni previste dalle vigenti normative sui rifiuti.

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