Nell’estate del 2015, è stata introdotta una normativa ambientale che ha esteso la cerchia delle persone che, per legge, possono essere ritenute responsabili per la gestione dei rifiuti: tale responsabilità non si riferisce più solo a coloro che hanno materialmente generato/prodotto un rifiuto, ma anche a coloro a cui sia “giuridicamente riferibile” la produzione di un rifiuto.

Per quanto riguarda la sostituzione dei pneumatici, ciò significa che oltre al “gommista” o officina debitamente autorizzata da sempre ritenuti produttori del rifiuto, in quanto nell’esercizio della loro attività generano pneumatici fuori uso, potrebbe diventare corresponsabile anche il soggetto (es. conduttore del veicolo) che chiede la sostituzione dei pneumatici.

Tale modifica di legge rende quindi consigliabile adottare maggiori cautele nel cambio dei pneumatici, al fine di non incorrere in situazioni critiche derivanti dal nuovo regime normativo:

  1. Effettuare la sostituzione dei pneumatici presso un “gommista” o officina debitamente autorizzata, facendosi rilasciare (e conservandolo) all’atto della sostituzione un documento fiscale per la vendita dei pneumatici di nuovo acquisto e per gli eventuali servizi annessi (fattura o ricevuta/scontrino fiscale), da cui risulti visibile l’avvenuto pagamento del contributo ambientale previsto dalla legge per la corretta gestione del pneumatico-rifiuto.
  2. Lasciare i pneumatici sostituiti e che non si intendono più utilizzare, solamente al “gommista” o officina presso i quali è stato effettuato il cambio dei pneumatici, accertandosi che essi operino nel rispetto degli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011. Il “gommista” o l’officina hanno l’obbligo di prendere in carico gratuitamente il pneumatico sostituito e di gestirlo correttamente. Al contrario, la presa in carico e gestione di pneumatici-rifiuto dallo stesso conduttore del veicolo comporta oneri e responsabilità di legge, anche sanzionabili.

Nel caso di acquisto di pneumatici da parte del consumatore finale presso un centro commerciale o via internet (B2C), il contributo ambientale deve essere pagato all’atto dell’acquisto e deve risultare visibile nel relativo documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta/scontrino fiscale). In questo caso, nel momento della successiva sostituzione del pneumatico, non si devono pagare ulteriori contributi ambientali di sorta per la corretta gestione del pneumatico. Il relativo documento fiscale del “gommista” o dell’officina, presso i quali è stato effettuato il cambio pneumatici, deve riportare solo i servizi ottenuti (sostituzione, equilibratura, verifica convergenza, ecc.). Anche in questo caso vale il precedente punto 2).

La normativa dei rifiuti non è ovviamente applicabile ai pneumatici che il conducente del veicolo intende ancora utilizzare come tali (esempio: pneumatici staccati durante i cambi stagionali).