La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) ha introdotto, accanto alla responsabilità “tradizionale” del produttore/detentore del rifiuto (che permane per tutte le fasi di gestione materiale del rifiuto lungo la filiera, seppur in modo attenuato come si spiegherà oltre), la responsabilità “estesa” del produttore del bene da cui origina il rifiuto (che coinvolge il momento organizzativo della filiera e comporta comunque il finanziamento delle operazioni di ritiro, trasporto e trattamento), quale strumento di applicazione della politica di  prevenzione (cardine della nuova azione comunitaria in materia di rifiuti) e di attuazione del principio “chi inquina paga”. Tale forma di responsabilità consiste nell’obbligo, per il produttore del bene, di finanziare e/o organizzare sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dall’utilizzo dei propri prodotti, ritirandoli dai produttori/detentori (utilizzatori finali) per inviarli a idonei impianti di riciclaggio e recupero.

Tale politica, divenuta centrale e strategica soprattutto a partire dal VI programma di azione a favore dell’ambiente (relativo agli anni 2001-2010), si prefigge di determinare significativi miglioramenti in termini sia quantitativi,  diminuendo il volume di rifiuti prodotti, che qualitativi, riducendo la pericolosità per l’ambiente dei rifiuti stessi. La responsabilità estesa del produttore del bene rispetto alla gestione del rifiuto è, in un simile contesto, finalizzata da un lato a incentivare, alla fonte, la progettazione ecosostenibile dei prodotti (coerentemente con le iniziative sviluppate in applicazione della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, segnatamente della politica integrata dei prodotti – Ipp, definita nel VI programma e in seguito sviluppata nella Comunicazione della Commissione del 18 giugno 2003), dall’altro a spingere la loro raccolta differenziata una volta divenuti rifiuti allo scopo di garantirne, per quanto possibile, nel rispetto della “gerarchia” tra le diverse forme di trattamento, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero per la produzione di materia secondaria come operazioni prioritarie di gestione rispetto al recupero energetico e allo smaltimento.