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A partire dal 1 gennaio 2012, i soci Ecopneus applicheranno sui prodotti dei loro marchi, i contributi i cui valori sono indicati nella tabella sottostante. Su tali valori va applicata l’IVA. Nel documento fiscale di vendita dei pneumatici bisogna riportare, in modo chiaro e distinto, la seguente dicitura: "contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152".

Contributo per i soci di Ecopneus (assoggettato ad IVA)

Categoria Veicoli utilizzatori Pesi min-max (in Kg.) Contributo ambientale (€/pneumatico)
A Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) A1 (2-8) 1,40
B Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) B1 (6-18) 2,80
C Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) C1 (20-40) 11,80
C2 (41-70) 23,10
D Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) D0 (<4) 0,85
D1 (4-20) 3,95
D2 (21-40) 9,50
D3 (41-70) 18,30
D4 (70-110) 28,40
D5 (110-190) 56,60
D6 (190-300) 117,80
D7 (300-450) 204,50
D8 (450-700) 337,10
D9 (oltre 700) 434,10

Se hai necessità di consultare i contributi precedenti visualizza la pagina contributi ambientali per il recupero dei PFU dal 7 settembre 2011 al 1 gennaio 2012.